Art. 8.
(Ripartizione dei proventi).

      1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione:

              1) al potenziamento dei servizi turistici e degli uffici competenti in materia di informazione e di stampa;

              2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel settore musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale e sportivo;

              3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi a tale scopo;

              4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico nonché al restauro di immobili di interesse storico e artistico;

              5) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

          b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio ha sede la casa da gioco per il finanziamento dei sistemi turistici locali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e di fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nei comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco;

          c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per essere riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature

 

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dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.

      2. I proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono sottoposti all'obbligo della rendicontazione distinta e separata nei rispettivi bilanci.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della normativa vigente.
      4. Le case da gioco di San Remo, di Venezia e di Campione d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Per il riparto dei proventi della casa da gioco di Saint Vincent, si applica la normativa vigente.